Aree di accoglienza

Le aree di accoglienza invece identificano aree dove la popolazione risiederà per brevi periodi , ai sensi del comma 1-bis dell’ Art. 5 della legge 225 del 24 Febbraio 1992 cosi come modificata dal Decreto Legge 14 Agosto 2013 n°93 “La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo’ superare i 180 giorni prorogabile per non piu’ di ulteriori 180 giorni.”

 In generale si tratterà di tendopoli allestite in apposite aree o di scuole a norma antisismica, non essendo presenti sul territorio palestre o palazzetti dello sport coperti dove poter allestire i primi alloggi per la popolazione evacuata.